Collegio Docenti

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i d

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Art. 1 Composizione
Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.
La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL.
Art.-2 Competenze
Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all’effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.
Art.-3 Presidenza
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.
Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:
● Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
● Convoca e presiede il Collegio;
● Accerta il numero legale dei presenti;
● Apre la seduta;
● Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
● Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito;
●Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
● Chiude la discussione al termine degli interventi;
● Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
● Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
● Designa eventuali relatori degli argomenti posti all’O.d.g.;
● Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
● Scioglie la seduta, esauriti i punti all’ O.d.g.;
● Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all’ O.d.g. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
● Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento.
Art. 4– Dipartimenti
Il Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per Dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.
La composizione dei dipartimenti è deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico nell’ambito del POF.
Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.
I Dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.
Art. 5- Validità della seduta
Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.
Art. 6- Convocazione
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano delle Attività. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti. La comunicazione dell’O.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso.
In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l’O.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.
Art. 7- Ordine del giorno
Il Presidente mette in discussione i punti all’O.d.g. nell’ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell’attività dell’Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.
L’inversione dell’ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione all’inizio della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell’O.d.g. della riunione successiva.
Art. 8– Discussione /dibattito
La discussione di ogni punto all’O.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l’eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.
Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull’argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo punto all’O.d.g. deve avere una durata limitata, tale da favorire la più ampia partecipazione alla discussione.
Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell’argomento dibattuto.
Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le
operazioni di voto.
Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull’argomento.
In caso di violazione dei tempi assegnati per l’intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.
Art. 9– Votazione
Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.
Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:
● un docente a favore della proposta ed uno contrario;
● chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segreta.
Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.
Una volta avviate le operazioni di voto non sono più possibili altri interventi. Non è consentito tornare su argomenti già trattati, deliberati e quindi chiusi. I successivi emendamenti possono avere carattere soppressivo, modificativo o integrativo.
A ogni delibera deve corrispondere una votazione. Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano, ma si potrà procedere anche per appello nominale. Quando la votazione coinvolge le persone, la votazione avverrà con scrutinio segreto.
La delibera è adottata se i voti favorevoli sono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità di votazione (se palese) prevale il voto del presidente.
L’astensione non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.
Se su un singolo argomento esistono due proposte, il Presidente mette ai voti le due proposte e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta, solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti vengono messe in votazione e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Nel caso si verifichino accertate irregolarità nelle votazioni, il presidente deve dichiararne la nullità e disporne una ripetizione.
I punti all’OdG già trattati e validamente votati non potranno più essere rimessi in discussione nella stessa seduta.
Nelle delibere va indicato anche il periodo/la data di validità/la scadenza del provvedimento/ le tempistiche di aggiornamento e integrazioni o modifiche.
Art. 10– Deliberazione
La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.
Art. 11– Sospensione/Aggiornamento della seduta
Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall’orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente O.d.g.
In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’ O.d.g.
In nessun caso sarà possibile discutere argomenti relativi a punti all’ O.d.g. sui quali il
Collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori.
Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori.
Art. 12– Verbale
Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, a pagine numerate un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta. Ogni verbale è pubblicato nell’Albo on line dell’Istituzione scolastica nella sezione Organi Collegiali - Collegio Docenti.
E’ data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.
La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.
Le sedute del collegio si aprono con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente.
I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.
Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.
Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.
Art. 13– Modifiche al Regolamento
Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.
Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.

Sede

Istituto Comprensivo Aristide Gabelli

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